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A seguito della Legge Gelli (24/2017) ogni professionista sanitario ha l’obbligo di munirsi di copertura assicurativa per colpa grave, a partire dall’annualità 2018. Per garantire un servizio completo, efficiente ed economico, la Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP si è attivata già dal 2016 per “costruire”, assieme ad un broker assicurativo individuato con apposito bando, una assicurazione perfettamente calzante al profilo professionale del TSRM inizialmente e quindi di ogni singola professione sanitaria appartenente all’Ordine a partire dall’anno 2019.

L’assicurazione copre la responsabilità per colpa lieve e grave, per tutti i danni recati a cose e persone nello svolgimento dell’attività lavorativa, in tutte le azioni previste dalla legge. Sono comprese le spese legali fino ad un quarto del massimale a patto che i legali e periti siano designati dalla Società assicurativa e che non riguardino le spese per la giustizia penale. Inoltre è stato sviluppato un sistema di protezione rivolto alla gestione unitaria dei sinistri a livello nazionale, praticamente ogni denuncia di sinistro viene gestita nello stesso modo in ogni tribunale italiano, portando l’esperienza già fatta eventualmente in altri casi simili, creando un “database” degli incidenti che potrebbe anche essere utilizzato per suggerire linee guida nuove atte ad evitare il perpetuarsi del sinistro.

Perché scegliere la polizza assicurativa sottoscritta dall’Ordine invece che altra polizza?

Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:
1. è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
2. copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario;
3. è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge;
4. è economica: ha un premio molto basso;
In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:
5. è utile: consente di attivare il Sistema di protezione.

E’ prevista una franchigia sui massimali proposti?

NO, non è prevista alcuna franchigia.

Obbligatorietà della polizza in caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici?

Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente.
Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all’articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Questa polizza copre i rischi per responsabilità colpa grave patrimoniale?

SI. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal professionista e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per colpa lieve che per colpa grave.

La tutela legale civile e penale è compresa?

La tutela legale penale NON è compresa mentre sono incluse le spese legali in ambito civile.
Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un professionista assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un ente sanitario privato (o il suo assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.
Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.
Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della compagnia di assicurazioni.

E’ compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario anche per tutte le professioni apparteneti all’Albo?

SI. La copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Cosa si intende per assicurato?

L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza, aderisce alla convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.
Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.

Posso coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?

SI. Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola colpa grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
La polizza della convenzione collettiva voluta dalla Federazione Nazionale prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.

Come posso scaricare il mio certificato assicurativo?

Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, all’interno del portale assicurativo www.tsrm.oneaffinity.aon.it esiste una pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa scaricare la propria richiesta di certificato.

Dove posso trovare le informazioni e i dettagli della polizza assicurativa in convenzione con l’Ordine?

All’interno della propria pagina personale del portalewww.tsrm.oneaffinity.aon.it è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizioni di polizza. La consultazione della documentazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverrà solamente a seguito di avvenuto pagamento del relativo bollettino MAV.

In caso di iscrizione a più albi professionali (es TNPEE e Dietista) deve essere sottoscritta una polizza specifica per ogni albo di riferimento?

SI. La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.

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